Nel 2001 con il Decreto Legislativo 151 è stato introdotto il Testo unico sulla maternità. Scopo di questa normativa è permettere ai genitori di conciliare le esigenze della famiglia con la necessità di preservare il posto di lavoro e di percepire un reddito. Qui di seguito qualche informazione utile:
Concedo di maternità (astensione obbligatoria)
Questa forma di concedo prevede che la donna possa non lavorare per 5 mesi totali nei mesi antecedenti al parto e subito successivi alla nascita del bambino. Per quel che riguarda la retribuzione, in questo periodo la neo mamma riceve l’80% del suo stipendio ed un eventuale 20% a seconda del contratto. Lo stesso permesso è estendibile anche al padre (concedo di paternità), che ora ha la possibilità (obbligo in alcuni casi) di astenersi per i 3 mesi successivi alla nascita del bambino. Anche le lavoratrici che hanno adottato un bambino di età inferiore ai 6 anni possono avvalersi del diritto di astensione al lavoro per i 3 mesi successivi l’arrivo del bambino.
Congedo parentale (astensione facoltativa)
Ha una durata massima di 10 mesi e vale sia per il padre che per la madre, è ricavato sommando i periodi di assenza dell’uno e dell’altra, entrambi infatti possono astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi ciascuno. Il periodo spetta per ogni figlio e può essere continuato o frazionato ed è utilizzabile fino al compimento dell’8°anno di età del figlio. Per i giorni di astensione facoltativa, il trattamento economico equivale al 30% dello stipendio normalmente percepito, se il congedo parentale è usufruito entro il compimento del 3° anno di età del bambino.
Astensione anticipata
Nel caso ci siano complicazioni durante la gravidanza, la lavoratrice può astenersi anche subito dal lavoro previa presentazione dell’attestazione della Direzione Provinciale sullo stato di gravidanza a rischio.
La tutela del posto di lavoro
Le donne in attesa di un figlio, non possono essere licenziate nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il primo anno di età del figlio. In caso di licenziamento, occorre presentare entro 90 giorni un certificato che dichiari l’esistenza della gravidanza nel momento in cui si è state allontanate dal posto di lavoro.
Diritto all’allattamento
Nel primo anno di vita, la madre può assentarsi per 2 ore al giorno dal lavoro per accudire il neonato (una sola se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore).
Permessi per malattia del figlio
Padre e madre possono assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio che deve essere attestata da un medico specialista. Fino a 3 anni di età del bambino, non ci sono limiti di assenza.