L’apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta garantisce all’apprendista una formazione professionale. Il Dlgs 276/2003 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
* apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l’entrata nel mondo del lavoro dei più giovani
* apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
* apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore
APPLICAZIONE
Destinatari:
* apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d’età tra i 15 e i 18 anni)
* apprendistato professionalizzante e apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale (conformemente alla Riforma Moratti)
Settori
L’apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro. I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (Legge 443/1985, artt. 4).
DURATA
L’apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati. L’apprendistato professionalizzante può durare da 2 a 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante. La durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte.
CARATTERISTICHE
Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e indicare la prestazione alla quale è adibito l’apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro. Il compenso dell’apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione. La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955.
ATTUAZIONE
Perché sia operativa la disciplina relativa alle tre tipologie di apprendistato è necessaria la regolamentazione dei profili formativi demandata dal Dlgs 276/2003 alle Regioni e alle Province autonome. È inoltre necessaria la definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome.
Fino all’emanazione della legge regionale sui profili formativi, l’apprendistato professionalizzante è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di categoria. L’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato nelle Regioni in cui si è provveduto a definire le intese con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e le altre istituzioni formative (circolare n. 2 del 25 gennaio 2006).
Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 276/2003 non è più necessario chiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l’autorizzazione preventiva all’assunzione, infatti è stato abrogato l’art. 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
tratto da www.welfare.gov.it
Ciao,
da 2 anni quasi sto lavorando con un contratto di apprendistato da 6° a 4° livello.
tempo pieno, 40 ore settimanali.
la domanda e’: essendomi iscritta all’universita’ (che ha pure frequenza obbligatoria) posso fare richiesta di ore per il diritto allo studio?
tipo le 150ore…..
chissa’ se alessandro e’ ancora in giro. ;D
Ciao! penso di essere un po’ in ritardo vista la data degli ultimi commenti, ma spero di ottenere ugualmente una risposta.
Ho 24 anni, mi sono laureata in giugno 2008 e a febbraio sono stata assunta con un contratto di apprendistato di 46 mesi presso una neonata società con una decina di dipendenti. La scorsa settimana, il mio titolare mi ha comunicato che intende provare un’altra persona con un’esperienza consolidata alle spalle per “alzare il livello” aziendale. Può farlo? in questi mesi io ho sempre svolto il mio lavoro con precisione serietà e non ho mai ricevuto dei richiami. inoltre. forte del mio contratto ho deciso di andare ad abitare da sola, certa di potermi mantenere. la mia domanda è: posso farmi “risarcire” in qualche modo, ho sentito che aprendo una vertenza d’ufficio potrei pretendere la retribuzione di tutte le mensilità che mancano alla scadenza. E’ vero? grazie!