Assicurazione contro gli infortuni
La prima normativa in materia di infortuni è rappresentata dalla Legge n. 80 del1898, che introduce la prima forma sociale nel nostro ordinamento. Il R.D. del 23.3.1933 n. 264 ha affidato la gestione ad un Ente pubblico (INAIL). Attualmente la disciplina dell’assicurazione è contenuta nel T.U. approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 dove sono riunite tutte le norme sia in campo industriale che in quello agricolo. Su tali disposizioni è intervenuto il D.lgs. n. 38/2000 che ha provveduto ad estendere l’obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali i dirigenti, i parasubordinati e gli sportivi; a porre in essere un nuovo sistema di classificazione tariffaria; ad estendere la tutela al danno biologico all’infortunio in itinere; a riordinare l’assicurazione infortuni in agricoltura.
Chi è assicurato?
Per legge tutti i lavoratori dipendenti e gli apprendisti sono assicurati contro gli infortuni, indipendentemente dal loro reddito. Sono generalmente assicurati anche coloro che condividono un mezzo di trasporto nel tragitto da casa al lavoro, anche quando sono necessarie deviazioni da e per il posto di lavoro. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutela inoltre: - gli agricoltori, - i bambini che frequentano la scuola materna o l’asilo nido, - gli scolari, - gli studenti, - i soccorritori in caso di sciagure, - i soccorritori della protezione civile, - i donatori di sangue e di organi - determinati operatori volontari. I datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono assicurarsi volontariamente insieme al coniuge che compartecipa all’attività, sempre che essi non siano assicurati obbligatoriamente in base alla legislazione vigente o a disposizioni statutarie. Ai dipendenti statali si applicano particolari regolamenti di previdenza infortunistica.
Quali sono le prestazioni a cui ha diritto l’assicurato?
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutela l’assicurato e la sua famiglia dalle conseguenze di sinistri (infortuni sul lavoro e malattie professionali) che possono verificarsi durante l’esercizio dell’attività professionale. Essa provvede inoltre alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei rischi a cui è soggetta la salute a causa dell’attività svolta. In caso di sinistri, infortuni o malattie professionali essa concede: - trattamenti terapeutici completi, - prestazioni finalizzate alla partecipazione alla vita lavorativa (se è necessario anche corsi di riqualificazione); - prestazioni finalizzate alla partecipazione alla vita sociale e prestazioni integrative, - prestazioni in denaro sia agli assicurati, sia ai superstiti. Occorre tenere presente l’irrilevanza di chi è responsabile dell’infortunio: l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni concede in ogni caso le prestazioni previste, in quanto si fa carico della responsabilità civile dell’impresa nei confronti dei suoi dipendenti (questo istituto viene anche chiamato affrancamento dell’impresa dalla sua responsabilità civile).
Che cosa si deve fare dopo un infortunio?
Chi subisce un infortunio durante il lavoro o nel tragitto da casa al lavoro o viceversa, deve informare immediatamente il datore di lavoro. Gli imprenditori sono tenuti a notificare l’infortunio all’istituto infortunistico competente ogniqualvolta un assicurato perde la vita o subisce una lesione che lo rende inabile al lavoro per più di tre giorni. In cosa si concretizza l’infortunio in itinere? Il D.lgs. N. 38/2000 con l’art. 12, ha inserito nell’oggetto dell’assicurazione INAIL anche l’infortunio in itinere cioè quello in cui incorre il lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Si ritiene che l’assicurazione operi anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purchè necessitato. Restano esclusi gli infortuni: - cagionati dall’abuso di alcol e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni - avvenuti durante gli spostamenti indipendenti da ragioni lavorative o comunque da esse non necessitate - occorsi al lavoratore nelle pertinenze del luogo di abitazione o nelle parti condominiali - del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. E in caso di malattia professionale? Al pari dell’infortunio, la malattia professionale è un evento dannoso per la persona, che è in relazione alle prestazioni di lavoro. La malattia, detta anche tecnopatia, differisce dall’infortunio per la causa che non è violenta, ma lenta e progressiva. Tale malattia, però, a differenza dell’infortunio, deve essere in diretta correlazione con l’esercizio di determinate attività. Infatti l’articolo 3 del T.U. del 1965 stabilisce, infatti, che le malattie, per le quali ricorre l’obbligo dell’assicurazione, devono essere contratte e a causa delle lavorazioni tassativamente elencate (cd. lavorazioni morbigene)(vd. anche allegato al T.U. modificato con D.P.R. 13.4.1994 n. 336 e L. n. 780 del 1975). In cosa consiste il danno biologico? E’ il danno alla persona del lavoratore prodottosi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni e rilevante in sé indipendentemente dalle conseguenze economiche prodotte. Solo con il D.Lgs. n. 38/2000 si è affermata l’indennizzabilità del danno biologico, tanto è vero che viene definito come “la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico- legale, della persona”. Come sono determinate le prestazioni per il ristoro del danno biologico? Esse sono determinate sulla base delle menomazioni prodotte dall’infortunio, quindi in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del soggetto danneggiato. Quale è il sistema di indennizzo dell’inabilità secondo il criterio del danno biologico? Con la riforma operata dal D.Lgs n. 38/2000 art. 13, il criterio accolto non è più quella di risarcire la perdita della capacità di guadagno provocata dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale, ma di tutelare in primis,il diritto fondamentale alla salute dell’individuo (danno biologico o danno alla persona) e, solo successivamente, il danno patrimoniale rappresentato dalla riduzione o perdita di capacità di lavoro. Come viene determinato l’importo da erogare? L’ importo della prestazione economica è stabilito solo sulla base della menomazione, tenendo conto della sua gravità, del sesso e dell’età del lavoratore. Il nuovo criterio indennitario non si applica alle prestazioni da liquidare nei casi di inabilità temporanea e di morte dell’assicurato e si applica esclusivamente agli infortuni verificatasi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto di attuazione).
Legge n. 80 del1898
R.D. del 23.3.1933
n. 264 D.P.R. n. 1124
del 1965 D.lgs. n. 38/2000
D.P.R. 13.4.1994 n. 336
Legge n. 780 del 1975
A cura della Dr.ssa Filomena Ianniciello.
La Dott.ssa Filomena Ianniciello è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Per qualche anno ha svolto l’attività di consulente legale su tematiche relative agli aspetti normativi del diritto del lavoro e del diritto amministrativo.
Collabora con FourStars-SportelloStage.