Archive for the ‘Contratti di Lavoro’ Category

Consigli Utili – Il contratto di lavoro

Pubblicato da valentina il 22 maggio 2007 in Contratti di Lavoro

La negoziazione è un dialogo tra due parti che hanno, ciascuna, i propri obiettivi da raggiungere. Sono ruoli di uguale importanza, e anche se l’azienda sembrerebbe avere il potere decisivo, è importante non sentirsi alla mercé dell’altra parte: come aspiranti al posto dovete avere ben presente il valore delle vostre competenze ed esperienze, soprattutto, durante la negoziazione. L’altra parte in questione, il responsabile della negoziazione per l’azienda, sa che ha molto da perdere se alla fine le condizioni presentate non dovessero essere accettate.

In ogni caso, due sono gli elementi che dovrete imparare a gestire durante la trattativa: l’insicurezza e la fretta. È pertanto importante presentarsi alla negoziazione su un piano di parità con l’interlocutore. Una buona negoziazione richiede la capacità di condurre una discussione aperta e la disponibilità a fare concessioni, da entrambe le parti, e al tempo stesso richiede molta concretezza.

Alla negoziazione bisogna presentarsi preparati e sicuri e uno degli elementi che concorre a sentirsi fiduciosi nelle proprie mosse è l’elemento informazione. In tal senso dovrete essere informati su cosa prevede il contratto che vi è stato proposto, sulle politiche retributive aziendali e su quegli elementi di cui abbiamo discusso nei paragrafi precedenti.

È necessario altresì sapere che cosa si vuole veramente negoziare e qual è il proprio obiettivo di minima e di massima. Non tutti gli elementi che entrano in gioco nella negoziazione hanno pari importanza per voi: scegliete quindi quelli sui quali volete veramente ottenere qualcosa di diverso. Il segreto dell’esito della negoziazione starà nella scelta delle vostre priorità: in che cosa siete disponibili a cedere e in che cosa invece no?

Soprattutto, non pensiate che tra gli elementi negoziabili rientri solo la retribuzione: questa è solo una delle variabili in gioco e sulla bilancia dovete mettervi tutto.

In ogni caso, nell’ambito della negoziazione è sempre un errore considerare l’altro come avversario e porsi in un’ottica troppo rigida o difensiva: l’altra persona non è un avversario da sconfiggere ma un alleato col quale trovare accordi di reciproco interesse, verso un comune obiettivo.

Discutere di remunerazione è generalmente il punto più conflittuale, ma spesso le discussioni si limitano al salario in sé anziché ad altre

forme retributive indirette che possono compensare eventuali carenze in tal senso.Tra questi rientrano per esempio gli incentivi

in funzione dei risultati, la partecipazione ai benefici della società, formazione, aiuti per la prima casa, automobile, assicurazione, periodo di prova, clausole di non concorrenza ecc.

Elementi che possono rientrare nella negoziazione:

-Luogo di lavoro

-luogo di residenza

-durata del contratto (determinato, indeterminato ecc.);

-tipo di contratto

-periodo di prova

-posizione e responsabilità

-obiettivi professionali

-sistema di valutazione basato sul conseguimento di obiettivi

-necessità di viaggiare

-remunerazione: fissa (lordo annuo), variabile (% sul fisso)

-partecipazione nei risultati

-forma di pagamento ai fini fiscali

-benefits societari

-spese di trasferta e modalità di rimborso

-possibilità di mantenere collaborazioni esterne

-clausola di non concorrenza (ambito professionale,geografico, durata, controvalore economico)

Tratto da http://www.sportellostage.it

Lavoro Ripartito o Job Sharing

Pubblicato da valentina il 20 febbraio 2007 in Contratti di Lavoro

Nozione. Con il contratto di lavoro ripartito (o job sharing), in base all’articolo 41 del Dlgs 276/2003, attuativo della Legge Biagi, due persone assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa. Di conseguenza, essendo entrambi i lavoratori direttamente e personalmente responsabili, ciascuno, in caso di impedimento, si obbliga a sostituire l’altro nello svolgimento della prestazione. Siamo di fronte a una figura contrattuale speciale, istituita fin dal ’98 con la circolare del ministero del Lavoro n. 43/1998. E’ stata però la riforma Biagi a chiarirne la disciplina, limitando tra l’altro la possibilità di gestire il lavoro in solido a soltanto due soggetti.

L’oggetto del contratto. Consiste nella condivisione di uno stesso posto di lavoro da parte di due persone, – a riprova il contratto che viene stipulato è anche unico – che possono pianificare e modificare a loro discrezione la distribuzione dell’orario di lavoro, sostituendosi quando e come desiderano. Il tutto entro i paletti fissati nel contratto in relazione all’esercizio dell’attività. I lavoratori però dovranno comunicare al datore di lavoro eventuali assenze almeno una settimana prima.

Il vincolo di solidarietà. Questo ampio potere decisionale riconosciuto alla “coppia” lavorativa trova giustificazione nel vincolo di solidarietà che ha il compito di garantire al datore di lavoro l’adempimento dell’obbligazione complessiva sempre e in ogni caso.
Nell’ipotesi di malattia o maternità di un componente la “coppia” , o comunque in presenza di situazioni oggettive per le quali sia impossibile ottenere la prestazione di uno dei sottoscrittori del contratto, chi sta svolgendo l’attività, salvo diverso accordo con il datore di lavoro che permetta il subentro di un’altra risorsa, dovrà accollarsi per intero l’obbligazione. Con questa fattispecie contrattuale, dunque, entrambe le parti ottengono benefici: alle imprese va un vantaggio in termini di produttività, per effetto di una riduzione delle assenze dei dipendenti a causa di una maggiore responsabilizzazione al risultato, mentre i lavoratori godono di una certa autonomia nella gestione della collocazione temporale del lavoro in base alle proprie esigenze personali familiari o di studio.

Il recesso. Se entrambi i lavoratori risultano impossibilitati, allora il rapporto di lavoro verrà sospeso oppure estinto (secondo l’articolo 1256 del Codice civile). A proposito il vincolo di solidarietà rileva anche nella fase conclusiva del contratto, dato che il licenziamento o le dimissioni da parte di uno dei lavoratori comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Ciò non si verifica però quando sia stata presa una diversa decisione e, su richiesta del datore di lavoro, l’altro lavoratore si dimostri disponibile a continuare facendosi carico per intero dell’impegno. A questo punto però il contratto si trasformerebbe in un normale contratto di lavoro subordinato.

I requisiti di forma. Il contratto per essere ritenuto valido deve essere stipulato per iscritto e prevedere:

- La misura percentuale e l’orario indicativo di lavoro giornaliero settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la discrezionalità degli stessi nell’apportare modifiche o sostituzioni;
- Il luogo di lavoro nonché il trattamento economico e normativo che spetta al lavoratore;
- Le eventuali misure di sicurezza specifiche relative al tipo di attività esercitata.

Il ruolo della contrattazione collettiva. La disciplina di dettaglio è rimessa ai contratti collettivi, ma in assenza, purché compatibile con le norme contenute negli articoli 41 comma 3 e 43, si applica la normativa generale del lavoro subordinato.

Il trattamento economico. Anche per questa nuova tipologia contrattuale viene sancito il principio di non discriminazione (articolo 44 del Dlgs 276): i coobbligati dovranno ricevere la stessa retribuzione del lavoratore a tempo pieno di pari livello e mansione se pur proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente scolta.

Il quadro normativo.
- Dlgs 276/2003, articoli 41-45;
- Circolare del ministero del Lavoro 43/1998.

tratto da www.ilsole24ore.com

Contratto di lavoro a progetto

Pubblicato da valentina il 8 febbraio 2007 in Contratti di Lavoro

Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di:
* essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
* essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa
La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l’utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.

APPLICAZIONE

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni:
* agenti e rappresentanti di commercio
* coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto)
* componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
* partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica)
* pensionati al raggiungimento del 65° anno di età
* atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa
* collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale “minima”, ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente
* rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione
* rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

CARATTERISTICHE

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
* durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro
* individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso
* corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese
* forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull’esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa
* eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro)
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.

Trattamento economico e normativo

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
Il Dlgs 276/2003 prevede una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza:
* la malattia e l’infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile
* la gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni

Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:
* facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale)
* diritto a essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto

ATTUAZIONE

La disciplina relativa al lavoro a progetto si applica alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dopo l’entrata in vigore della norma (24 ottobre 2003). Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima del 24 ottobre 2003 senza il riferimento a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e in ogni caso non oltre un anno dall’entrata in vigore del Dlgs 276/2003, senza possibilità di rinnovo o proroga. Decorso il termine del 24 ottobre 2004 le collaborazioni non ricondotte a un progetto cessano automaticamente.
Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano che le collaborazioni non riconducibili a un progetto siano trasformate in una forma di lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dal decreto 276/2003 (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto), sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale). Questi accordi possono anche prevedere un termine di efficacia più ampio di quello del 24 ottobre 2004, ma comunque non superiore al 24 ottobre 2005.

tratto da http://www.welfare.gov.it