Affrontiamo oggi un argomento molto delicato e, purtroppo, molto attuale: la Cassa Integrazione.
La legislazione ordinaria e non che ha come oggetto tale Istituzione è quanto mai intricata e in continua evoluzione. Proprio per questo motivo, le argomentazioni qui esposte devono essere sempre verificate, in quanto costellate di eccezioni territoriali e temporali e spesso contraddette e sostituite da nuove sentenze.
La Cassa Integrazione Guadagni è stata istituita il 13 giugno 1941 con la sottoscrizione di un contratto collettivo che inizialmente riguardava gli operai dipendenti dalle aziende industriali sottoposti ad una riduzione dell’attività lavorativa a causa della guerra. La gestione della Cassa era affidata all’INPS e prevedeva un’integrazione salariale per le ore perse, pari al 75% della retribuzione. In seguito tale istituzione è stata modificata e ampliata con numerosi interventi legislativi a nuovi settori e categorie, quali l’edilizia, l’agricoltura, l’editoria, fino alle piccole imprese e agli impiegati dell’industria.
Vi sono due tipologie di Cassa Integrazione Guadagni: Ordinaria e Straordinaria.
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) riguarda, solitamente, le imprese del settore industriale ed è prevista per operai, impiegati e quadri, dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto (legge 20 maggio 1975, n. 164).
LA CIGO è prevista anche per: i soci e non delle cooperative di produzione e di lavoro, che svolgono attività similare a quella degli operai delle imprese industriali; i lavoratori di altri settori dipendenti da imprese industriali, che siano addetti a lavorazioni connesse con le aziende stesse; i lavoratori addetti a lavorazioni stagionali; i lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole cooperative e loro consorzi; i lavoratori, tra i 16 e i 32 anni, che abbiano stipulato, con l’applicazione del regime contributivo relativo all’apprendistato, contratti di solidarietà o di formazione e lavoro; i lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti attività di escavazione e lavorazione del marmo che sospendano o riducano l’attività a causa dell’adeguamento dell’unità produttiva alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.
Sono esclusi, al momento, dalla CIGO: i dirigenti; gli apprendisti; gli autisti addetti ai servizi personali e familiari dell’imprenditore; le gestanti e le puerpere, per le quali è previsto il mantenimento dell’indennità economica di maternità; i lavoratori a domicilio; gli assunti o mantenuti in sovrannumero rispetto alle esigenze delle imprese, la cui immissione o mantenimento nell’attività di esse dia origine a turni o a riduzione dell’orario di lavoro, finché permanga tale loro posizione.
L’utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria è contemplato nei casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro determinati da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori o da situazioni temporanee di mercato. E’, quindi, sempre subordinata alla previsione della ripresa dell’attività lavorativa, valutata al momento di presentazione della domanda.
La durata massima della CIGO è di 13 settimane consecutive, più eventuali proroghe fino a 12 mesi, salvo deroghe territoriali e interpretative. I limiti temporali si riferiscono a ogni singola unità produttiva (stabilimento, reparto autonomo) e non all’impresa nel suo complesso.
L’importo spettante per la CIGO è pari all’80% della retribuzione per le ore non lavorate da 0 a 40 ore o fino all’orario massimo contrattuale. La CIG Ordinaria retribuibile è soggetta a un limite massimo mensile, incrementato annualmente. Fino al 31 dicembre 2007 la rivalutazione è stata effettuata in misura pari all’80% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; dal 1° gennaio 2008 gli aumenti sono determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT di cui sopra (art. 1, co. 27, legge 247/2007).
Per retribuzione si intende tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in denaro o in natura e al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali come corrispettivo dell’attività prestata in dipendenza del rapporto di lavoro (circ. n. 60724 GS del 7.11.67). In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che abbiano carattere di continuità e obbligatorietà e siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali. Da tale integrazione sono da ritenersi esclusi i dipendenti lavoranti a orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportano retribuzioni e i lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.
La CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) è prevista per le imprese industriali anche edili; per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia; per le imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; per le imprese di vigilanza. Tale istituzione è subordinata al fatto che tali aziende abbiano occupato, nei 6 mesi precedenti la richiesta, in media più di 15 dipendenti, salvo le eccezioni espressamente indicate dalla legge.
Beneficiari del trattamento sono i dipendenti delle imprese sopra indicate, con qualifica di operaio, impiegato e quadro, i quali abbiano conseguito, presso l’impresa, un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento (D.L. n. 86 del 21 marzo 1988, art. 8, comma 32, legge 23 luglio 1991, n. 223, Circolare INPS n. 75 del 26 maggio 2009).
Sono inclusi anche i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e d’inserimento, i lavoratori part-time e gli apprendisti il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato anche durante l’anno di contribuzione agevolata e i lavoratori con diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale, anche durante i sei mesi di contribuzione agevolata.
Sono invece esclusi dalla CIGS gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i dirigenti e coloro che non sono direttamente dipendenti dell’impresa o che non hanno un rapporto di lavoro subordinato, salvo eccezioni.
La Cassa Integrazione Straordinaria è prevista nelle seguenti situazioni: crisi aziendale; riorganizzazione aziendale o conversione aziendali; ristrutturazione aziendale ; procedure concorsuali.
Di norma, per ciascuna unità produttiva, la durata massima complessiva dei trattamenti di CIGS non può essere superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi.
L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale e con un massimale che segue le medesime modalità applicative del CIGO.
Se l’impresa ritiene, per ragioni di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni con le medesime, deve indicarne i motivi nel programma. Qualora il Ministero non ritenga giustificati i motivi addotti dall’azienda per la mancata adozione della rotazione, può intervenire per promuovere l’accordo fra le parti sulla materia o eventualmente con un decreto che fissi i criteri di rotazione.
Nei prossimi giorni affronteremo nel dettaglio questo argomento, analizzando se e come cambiano gli istituti contrattuali dei dipendenti posti in regime di Cassa Integrazione.